Alle riunioni aziendali era lei a dover preparare il caffè per tutti. O almeno questo era ciò che le imponeva il suo capo, sostenendo che fosse compito suo “in quanto donna”. E’ uno degli episodi che emergono nella sentenza con cui il Tribunale del lavoro di Treviso ha annullato il licenziamento di una manager della Keyline di Conegliano, lasciata a casa nel luglio del 2024 mentre era incinta. La giudice Maddalena Saturni, infatti, ha riconosciuto un “danno da discriminazione” commesso dai titolari dell’azienda e suoi familiari, disponendo a favore della professionista un risarcimento da 50mila euro.
“Tu non ti meriti la dirigenza e la posizione da Group Sales Manager – le diceva il suo superiore -, io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza”. E oltre a manifestare l’esigenza di un collaboratore del sesso opposto, il suo capo l’avrebbe anche estromessa “dai progetti e azioni in ambito commerciale”. Avrebbe poi preteso disponibilità anche al di fuori dell’orario lavorativo (“con telefonate in orario notturno”) e avrebbe infine omesso di avvisarla quando venivano organizzate riunioni con i suoi stessi sottoposti.
“A ciò – scrive la giudice – si aggiunga che anche il licenziamento” che, seppur dichiarato nullo per via della violazione delle norme a tutela della maternità, “è qualificabile quale ultimo ed estremo atto di discriminazione fondata sul sesso” della manager. Il Tribunale, quindi, le ha dato ragione nel lamentare da parte dei vertici aziendali “condotte vessatorie, mobbizzanti e gravemente offensive, costituenti anche atti di discriminazione”.
La sentenza mette in evidenza come questi episodi “configurino ‘molestia’ in quanto indesiderati (per qualunque lavoratore, ivi incluso un dirigente), posti in essere per ragioni connesse al sesso” e che nel loro complesso sono “condotte palesemente dequalificanti e vessatorie perché ripetute e continuate, con maggiore o minore intensità”. Il licenziamento, infine, è stato annullato in quanto non si configura alcuna “colpa grave” tale da consentire il provvedimento nei confronti di una lavoratrice in gravidanza.
Inoltre, vi è “mancanza di rilievo disciplinare” nelle condotte che le venivano contestate, ossia l’uso delle carte di credito aziendali per esigenze personali, “una prassi nota e permessa tra i vari componenti delle famiglie” e “anzi suggerito ed approvato dagli amministratori e dal presidente”.
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